Legge regionale 8/2015 “Piano Casa Sardegna” – Sentenza della Corte Costituzionale n.24/2022 del 29/11/2021 pubblicata sul sito istituzionale in data 28/01/2022 e sulla Gazzetta Ufficiale 1° serie Speciale n. 5 del 02.02.2022. Esiti e conseguenze operative.

SETTORE TECNICO - Edilizia privata e Urbanistica

AVVISO URGENTE

Si comunica che, per effetto della pubblicazione sul sito istituzionale in data 28/01/2022 e successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 1° serie speciale n. 5 del 02.02.2022, della sentenza della Corte Costituzionale n.24/2022 del 29/11/2021, tutti gli interventi edilizi riconducibili agli articoli 30-31-32-33-34-35-36-37 della Legge Regionale n.8/2015 e ss.mm.ii. (cosiddetto “piano casa”) sono sospesi, privati di efficacia e non attuabili.

In particolare tutte le disposizioni normative sopracitate (articoli 30-31-32-33-34-35-36-37) sono contenute nel titolo II capo I della Legge Regionale 8/2015 e ss.mm.ii., per il quale l’art. 17 della L.R. 1/2021 aveva disposto il differimento dei termini; nel dettaglio l’art. 17 della L.R. 17/2021 disponeva testualmente :
Art. 17. Differimento dei termini
1. I termini temporali di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), e di cui all’articolo 41, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2015, sono differiti alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il termine previsto dall’articolo 37, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2015 e successive modifiche ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 2023 e opera conseguentemente la reviviscenza della disciplina del capo I del titolo II della legge regionale n. 8 del 2015, così come modificata dalla presente legge, che mantiene la sua
vigenza sino a tale data.

Il termine di vigenza dell’intero Titolo II (Norme per il miglioramento del patrimonio esistente) capo I (Norme per il miglioramento del patrimonio esistente) della L.R. 8/2015 era regolamentato (prima della pubblicazione della sentenza C.C. n. 24/2022) dall’art. 37 della L.R. 8/2015 che testualmente disponeva :
Art. 37. Efficacia, durata e valutazione degli effetti
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano fino all’entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di governo del territorio e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. [98][99] (omissis) ……………………………. (fonte testo Coordinato L.R. 8/2015 da Sito Regione Sardegna)

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2022, al punto 12 del dispositivo, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’intero art. 17 della L.R. 1/2021 e del differimento dei termini ivi contenuti.

Pertanto l’intero Titolo II capo I della L.R. 8/2015 è, allo stato attuale privo di efficacia in quanto norma decaduta per decorrenza dei termini di validità e per dichiarata illegittimità costituzionale

Per tutto quanto sopra detto e considerato, tutte le pratiche di edilizia privata riconducibili alle norme decadute del Titolo II Capo I della legge 8/2015 (articoli 30-31-32-33-34-35-36-37) in corso di definizione sul portale SUAPE, dovranno essere archiviate in quanto per esse non sarà più possibile procedere con l’esame delle istanze e con il dei titoli edilizi richiesti.

Si precisa altresì che per tutte le pratiche della stessa tipologia e riconducibili ai medesimi articoli di legge ora decaduti che risultano definite nel portale SUAPE con il rilascio dei titoli edilizi richiesti ovvero per le quali siano stati già acquisiti dai cittadini i relativi titoli edilizi necessari e per le quali non si sia già proceduto alla presentazione e trasmissione della formale comunicazione di inizio lavori con l’invio del modello F3 del SUAPE, prima del 28/01/2022 (data di pubblicazione della sentenza), per comunicare ed effettuare l’inizio (effettivo) dei lavori, non potranno essere, a far data dal 28.01.2022, attuate ed eseguite le relative opere in quanto il titolo edilizio, comunque denominato, è decaduto per sopravvenuta disposizione legislativa e-o giudiziaria ai sensi dell’art.15 comma 4 del D.P.R. 380/2001.

Qualora il titolare (direttamente o per il tramite del procuratore nominato con il modello F-15) del titolo edilizio in argomento comunque denominato proceda o abbia proceduto ugualmente alla comunicazione di inizio lavori, in data pari o successiva al 28/01/2022, l’Amministrazione Comunale procederà alla sospensione immediata dei lavori con emissione di successiva ordinanza di sospensione dei lavori in quanto gli eventuali lavori in corso di esecuzione avviati sono privi di titolo edilizio valido ed efficace e per tanto da considerarsi “abusivi”.

Per ogni ulteriore informazione si invitano i tecnici procuratori e i titolari dei titoli edilizi in argomento a non procedere con l’attuazione di titoli decaduti e non più validi e a rivolgersi presso gli uffici comunali del Settore Tecnico – Edilizia Privata, negli orari di apertura al pubblico per valutare le successive procedure da adottare per il proseguo delle attività.

A breve sarà onere dell’Amministrazione Comunale, sentiti anche gli organi regionali che verranno invitati a partecipare, organizzare un incontro pubblico nel quale si procederà nel dettaglio a fornire agli intervenuti i chiarimenti che verranno richiesti e conseguenti alla pubblicazione della Sentenza C.C. n. 24/2022 sopracitata.

Macomer, 03-02-2022

il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Sergio Garau

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