Avviso R.E.I.S 2022/2023

Si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla predisposizione della graduatoria di ammissione alla misura regionale di contrasto all’esclusione sociale e alla povertàdenominata R.E.I.S. 2022/2023 (Reddito di inclusione sociale) di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”.

Con la misura regionale REIS (Reddito d’inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l’erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d’inclusione attivo stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi di seguito specificatamente indicati.

1. REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore diventiquattro mesi nel territorio regionale. Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 “Requisiti e condizioni di accesso” e ss.mm.ii).

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

un indicatore della situazione economica equivalente ISEE ordinario o corrente fino a 12.000;
un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, nonsuperiore alla soglia di 40.000;
un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad unmassimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; ipredetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;

gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nellaPriorità 4, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall’Istat.

Al fine di consentire l’accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno vistopeggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19,e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l’ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l’ISEEcorrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l’ISEE corrente non siprenderà in considerazione il valore ISR.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Considerato che la disciplina per l’attuazione del REIS non ha subito modifiche, lo stanziamento 2022 può essere destinato anche per garantire continuità agli interventi REIS avviati con lo stanziamento 2021, fatta salva la permanenza di accesso dei nuclei beneficiari. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi della legge istitutiva della Misura e garantire l’accesso alle forme di sostegno ivi previsti (progetti + sussidi), i beneficiari del REIS 2021 sono comunque tenuti a presentare nuova domanda per il REIS 2022.

1.1 INCOMPATIBILITÀ TRA REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) E REIS

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,all’art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS) si specifica quanto segue:

il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.
l’istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

a) l’istante, pur avendo i requisiti per l’accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;

b) l’istante è stato ammesso al Rdc.

L’incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (RE

Allegati