Si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla predisposizione della graduatoria di ammissione alla misura regionale di contrasto all’esclusione sociale e alla povertàdenominata R.E.I.S. 2022/2023 (Reddito di inclusione sociale) di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”.
Con la misura regionale REIS (Reddito d’inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 18/2016.
Tale norma prevede che l’erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d’inclusione attivo stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi di seguito specificatamente indicati.
Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore diventiquattro mesi nel territorio regionale. Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 “Requisiti e condizioni di accesso” e ss.mm.ii).
Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nellaPriorità 4, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall’Istat.
Al fine di consentire l’accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno vistopeggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19,e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l’ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l’ISEEcorrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l’ISEE corrente non siprenderà in considerazione il valore ISR.
Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:
Considerato che la disciplina per l’attuazione del REIS non ha subito modifiche, lo stanziamento 2022 può essere destinato anche per garantire continuità agli interventi REIS avviati con lo stanziamento 2021, fatta salva la permanenza di accesso dei nuclei beneficiari. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi della legge istitutiva della Misura e garantire l’accesso alle forme di sostegno ivi previsti (progetti + sussidi), i beneficiari del REIS 2021 sono comunque tenuti a presentare nuova domanda per il REIS 2022.
Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,all’art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).
Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS) si specifica quanto segue:
a) l’istante, pur avendo i requisiti per l’accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
b) l’istante è stato ammesso al Rdc.
L’incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (RE
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