Si Informa che entro il 16 Dicembre 2020 deve essere versata la seconda rata a saldo dell’IMU (imposta municipale propria) dovuta per l’anno 2020.
Dall’anno 2020 la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) è abolita.
ALIQUOTE DA APPLICARE PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA:
L’imposta da versare dovrà essere calcolata con le seguenti aliquote da applicare alla base imponibile:
Il versamento per le seguenti categorie di immobili non è dovuto:
Le rate di acconto e saldo dell’IMU 2020 non sono dovute per gli immobili, e le relative pertinenze, rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi) e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Sono esclusi dal pagamento del saldo IMU 2020 gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Sono esclusi dal pagamento del saldo IMU 2020 gli immobili delle attività economiche elencate nell’allegato 1 del D.L. n°137/2020 per le quali è prevista la chiusura o la limitazione di orario in base al DPCM 24/10/2020 (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, agenzie sportive etc.), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
RIDUZIONI:
– si stabilisce la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
– è prevista la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili i fabbricati di interesse storico o artistico;
– si applica la riduzione del 50 % della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
– riduzione al 75 % dell’aliquota IMU per gli immobili locati a canone concordato;
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con modello F24 presso gli istituti di credito convenzionati e gli sportelli delle Poste Italiane con l’indicazione del codice catastale del Comune di Macomer: E788 e i seguenti codici tributo:
3912: IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze;
3913: IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
3916: IMU per le aree edificabili – COMUNE;
3918: IMU per gli altri fabbricati – COMUNE;
3925: IMU per gli immobili ad uso produttivo di categoria D – STATO;
3930: IMU per gli immobili ad uso produttivo di categoria D – COMUNE.
3939: IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE.
È consentito il versamento con l’apposito bollettino di C/C postale.
Collegandosi al seguente sito internet si può procedere al calcolo del tributo e all’elaborazione del modello di pagamento F24: