In data 16 Dicembre 2019 scade il termine per il versamento della seconda rata a saldo dell'IMU dell'anno 2019
Si Informa che entro il 16 Dicembre 2019 deve essere versata la seconda rata a saldo dell’IMU (imposta municipale propria) dovuta per l’anno 2019.
ALIQUOTE DA APPLICARE PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA:
L’imposta da versare dovrà essere calcolata con le seguenti aliquote da applicare alla base imponibile:
0,76 per cento (7,60 per mille) aliquota di base per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e per le aree edificabili – l’imposta dovuta per i fabbricati di categoria D (capannoni delle imprese) è di competenza dello Stato – l’imposta per i restanti fabbricati è di competenza del Comune ;
0,46per cento(4,6 per mille) per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupano come abitazione principale; I fabbricati rurali strumentali all’attività agricola e i terreni agricoli sono esenti dal versamento dell’IMU.
0,35 per cento (3,5 per mille) per l’abitazione principale e relative pertinenze, da applicare esclusivamente alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso e ville) con l’applicazione della detrazione di €. 200,00;
Il versamento per le seguenti categorie di immobili non è dovuto:
per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione dei fabbricati classificati in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; per gli studenti universitari soci assegnatari si deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (abitazioni principali).
È assimilata all’abitazione principale (esente dal versamento del tributo):
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
RIDUZIONI:
– si stabilisce la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione della suddetta riduzione è obbligatorio presentare la dichiarazione IMU;- è prevista la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili di interesse storico o artistico;- si applica la riduzione del 50 % della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;- riduzione al 75 % dell’aliquota IMU per gli immobili locati a canone concordato;
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con modello F24 presso gli istituti di credito convenzionati e gli sportelli delle Poste Italiane con l’indicazione del codice catastale del Comune di Macomer: E788 e i seguenti codici tributo:
3912: IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze;
3916: IMU per le aree edificabili – COMUNE;
3918: IMU per gli altri fabbricati – COMUNE;
3925: IMU per gli immobili ad uso produttivo di categoria D – STATO;.
È consentito il versamento con l’apposito bollettino di C/C postale.
Si può procedere al calcolo dell’imposta e alla stampa del modello di pagamento F24 accedendo al seguente collegamento: