Si Informa che entro il 16 Giugno 2023 deve essere versata la prima rata in acconto dell’IMU (imposta municipale propria) pari a quanto dovuto per il primo semestre per l’anno 2023;
Il pagamento a saldo dovrà essere effettuato entro il 16 Dicembre 2023.
ALIQUOTE DA APPLICARE PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA:
L’imposta da versare dovrà essere calcolata con le seguenti aliquote da applicare alla base imponibile:
I terreni agricoli sono esenti dal versamento dell’IMU.
Sono esenti dal pagamento dell’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Il versamento per le seguenti categorie di immobili non è dovuto:
2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; per gli studenti universitari soci assegnatari si deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
RIDUZIONI:
– si stabilisce la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; – è prevista la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico;- si applica la riduzione del 50 % della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;- riduzione al 75 % dell’aliquota IMU per gli immobili locati a canone concordato;
– riduzione del 50% per una sola unità’ immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia;
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con modello F24 presso gli istituti di credito convenzionati e gli sportelli delle Poste Italiane con l’indicazione del codice catastale del Comune di Macomer: E788 e i seguenti codici tributo:
3912: IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze;
3913: IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
3916: IMU per le aree edificabili – COMUNE;
3918: IMU per gli altri fabbricati – COMUNE;
3925: IMU per gli immobili ad uso produttivo di categoria D – STATO;
3930: IMU per gli immobili ad uso produttivo di categoria D – COMUNE.
Si può procedere al calcolo dell’imposta e alla stampa del modello F24 accedendo alla seguente pagina web: https://www.riscotel.it/calcoloimu/
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