SI COMUNICA CHE, CON DELIBERAZIONE DEL C.C. n°33 DEL 15/06/2020, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA DISPOSTO LA NON APPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI NEL CASO IN CUI IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA IN ACCONTO DELL’IMU 2020 VENGA EFFETTUATO DOPO IL 16/06/2020 ED ENTRO LA DATA DEL 31/07/2020.
La stessa deliberazione ha previsto la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 effettuato dopo il termine del 16 giugno 2020 ed entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti, famiglie o attività, che hanno registrato difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid19, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici.
La non applicazione di sanzioni ed interessi non riguarda la quota IMU di competenza statale relativa ai fabbricati di categoria catastale D, come disposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con risoluzione n°5/DF del 08/06/2020.
In ogni caso, il termine di versamento del 16 Giugno 2020, è comunque confermato per tutti coloro che NON VORRANNO AVVALERSI della sospensione e che vorranno ugualmente provvedere al versamento della prima rata in acconto dell’IMU (imposta municipale propria) dovuta per l’anno 2020, secondo le modalità che di seguito si riportano:
Dall’anno 2020 la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) è abolita.
Il versamento della rata in acconto dell’IMU è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Per l’anno 2020 la rata da corrispondere in acconto è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno sarà eseguito a conguaglio sulla base delle aliquote stabilite dal Comune per l’anno 2020.
La rata in acconto dell’IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili
degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu’, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane,
degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
ALIQUOTE DA APPLICARE PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA (somma delle aliquote IMU e TASI dell’anno precedente):
L’imposta da versare dovrà essere calcolata con le seguenti aliquote da applicare alla base imponibile:
a) 1,01 per cento (10,1 per mille) aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e per le aree edificabili ;
b) 0,71 per cento (7,1 mille) per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupano come abitazione principale;
c) 0,60 per cento (6,00 per mille) per l’abitazione principale e relative pertinenze, da applicare esclusivamente alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso e ville) con l’applicazione della detrazione di €. 200,00;
d) 1,01 per cento (10,1 per mille) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Per tale tipologia di immobili è stabilita la riserva allo Stato del gettito dell’imposta municipale propria calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento (7,6 per mille), la rimanente parte del gettito pari all’aliquota dello 0,25 % (2,5 per mille) risulta di competenza del Comune;
e) aliquota dello 0,25 per cento (2,5 per mille) per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
f) aliquota ridotta dello 0,05 per cento (0,5 per mille) per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola;
g) aliquota ridotta dello 0,86 per cento (8,6 per mille) per gli immobili adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone interessate dallo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. L’aliquota ridotta si applica solo per il periodo di svolgimento dei lavori suddetti e viene riconosciuta esclusivamente ai soggetti, proprietari, possessori o detentori, che utilizzano l’immobile gravato da tributo per lo svolgimento di un’attività commerciale e artigianale;
I terreni agricoli sono esenti dal versamento dell’IMU.
Il versamento per le seguenti categorie di immobili non è dovuto:
RIDUZIONI:
– si stabilisce la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
– è prevista la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili i fabbricati di interesse storico o artistico;
– si applica la riduzione del 50 % della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
– riduzione al 75 % dell’aliquota IMU per gli immobili locati a canone concordato;
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con modello F24 presso gli istituti di credito convenzionati e gli sportelli delle Poste Italiane con l’indicazione del codice catastale del Comune di Macomer: E788 e i seguenti codici tributo:
3912: IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze;
3913: IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
3916: IMU per le aree edificabili – COMUNE;
3918: IMU per gli altri fabbricati – COMUNE;
3925: IMU per gli immobili ad uso produttivo di categoria D – STATO;
3930: IMU per gli immobili ad uso produttivo di categoria D – COMUNE.
3939: IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE.
È consentito il versamento con l’apposito bollettino di C/C postale.
Il calcolo del tributo e la stampa del modello F24 può essere effettuato tramite collegamento alla seguente pagina web:
https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=e788
Si allega il modello di autocertificazione da presentare entro il 31/10/2020 per i contribuenti, famiglie o attività, che hanno registrato difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid19, ai fini del versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 30/09/2020 (deliberazione del C.C. n°33 del 15/06/2020)
Allegati